Giudice Sportivo, ammende a Napoli e Palermo per lancio di petardi e fumogeni: la cifra
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei sedicesimi i sostenitori delle Società Cagliari, Brescia, Genoa, Lecce, Napoli e Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso dell'intervallo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori
della squadra avversaria e nel recinto di giuoco numerosi petardi e fumogeni, tanto da costringere l'Arbitro a ritardare l'inizio del secondo tempo di circa cinque minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso dell'intervallo, lanciato in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria e nel recinto di giuoco numerosi petardi e fumogeni, tanto da costringere l'Arbitro a ritardare l'inizio del secondo tempo di circa cinque minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.